1 Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.
2 Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.
3 Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.
64Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).