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Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)1
del 25 giugno 1954 (Stato 1° luglio 2023)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).
Art. 35
1 Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava l’invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.75
2 Questi può sfruttare l’invenzione per i bisogni della sua azienda; siffatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l’azienda.
3 Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.
75Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).