1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall’IPI può chiedere a quest’ultimo il proseguimento della procedura.99
2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l’interessato è stato informato dall’IPI sull’inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato.100 Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l’atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura.
3 L’approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l’atto fosse stato compiuto tempestivamente. È fatto salvo l’articolo 48.
4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:
- a.
- termini che non riguardano l’IPI;
- b.
- termini per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2);
- c.
- termini per la presentazione della domanda di reintegrazione (art. 47 cpv. 2);
- d.
- termini per la presentazione di una domanda di brevetto con rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19);
- e.101
- …
- f.
- termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1);
- g.102
- …
- h.103
- termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo complementare (art. 140f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3) o di proroga della sua validità (art. 140o cpv. 1), nonché di rilascio di un certificato protettivo complementare pediatrico (art. 140v cpv. 1);
- i.
- ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia escluso il proseguimento della procedura in caso d’inosservanza degli stessi.
98Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).
99 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
100 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).
101 Abrogata dall’art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l’Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).
102 Abrogata dall’art. 2 del DF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2677; FF 2006 1).
103 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 35753793; FF 2013 1).