Legge federale
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Art. 49a115
1 La domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte:
2 Se la fonte non è nota né all’inventore né al richiedente, quest’ultimo lo deve confermare per scritto. 115 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |