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Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)1
del 25 giugno 1954 (Stato 1° luglio 2023)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).
Art. 60
1 L’IPI rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.147
1bis Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell’invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d’affari del mandatario, il nome dell’inventore.148
2 Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.