Legge federale
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Art. 86a
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.194 2 In tali casi, l’UDSC è autorizzato a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l’articolo 86bcapoverso 1. 194 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425). |