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Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)1
del 25 giugno 1954 (Stato 1° luglio 2023)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522).
Art. 86c
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’introduzione nel territorio doganale svizzero o all’asportazione dal territorio doganale svizzero violi un brevetto valido in Svizzera, l’UDSC lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.196
2 L’UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.
3 In casi motivati, l’UDSC può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
196 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425).