Legge federale
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Art. 86e
1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 86c capoverso 1, l’UDSC e informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 86d capoverso 1. 2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni. |