1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale o l’asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’UDSC di negare lo svincolo della merce.
2 Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:
- a.
- secondo la procedura ordinaria (art. 86f–86k); o
- b.
- secondo la procedura semplificata (art. 86l), se si tratta di un piccolo invio.
3 Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.
4 La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 86c capoversi 3 e 4.
5 Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell’invio.
6 Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l’UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.
7 L’UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.
195 Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).