Legge federale
|
|
Art. 86c196
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 86b capoverso1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l’UDSC:
2 Se con la domanda d’intervento di cui all’articolo 86b capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall’articolo 86l. 3 L’UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. 4 In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. 5 Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l’IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. 196 Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). |
