Legge federale
|
Art. 10 Collaborazione e coordinamento
1 Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un’attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell’audiovisivo e degli altri nuovi supporti d’informazione. 2 Essa persegue una ripartizione dei compiti. 3 Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell’ambito dell’automazione delle biblioteche. |