| Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliaridel 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2016) | 
| 
                            
                                
                                    Art. 13 Ripartizione dei rischi 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1Il commerciante deve ripartire i propri rischi in modo adeguato. 2Il Consiglio federale stabilisce i limiti e l'ammontare dei fondi propri supplementari necessari alla copertura dei rischi e determina in quale misura tali limiti siano applicabili alle banche. | 

