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Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 22Contratto di fornitura di personale a prestito
1 Il prestatore deve concludere con l’impresa acquisitrice un contratto scritto. Deve indicarvi:
a.
il proprio indirizzo e quello dell’autorità che rilascia l’autorizzazione;
b.
le qualifiche professionali del lavoratore e il genere di lavoro;
c.
il luogo di lavoro e l’inizio dell’impiego;
d.
la durata dell’impiego o i termini di disdetta;
e.
l’orario di lavoro valevole per il lavoratore;
f.
il costo della fornitura di personale a prestito, comprese le prestazioni sociali, gli assegni, le spese e le prestazioni accessorie.
2 Sono nulli gli accordi che intralciano o impediscono l’impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell’impiego.
3 Sono nondimeno ammessi gli accordi secondo i quali il prestatore può esigere un’indennità dall’impresa acquisitrice qualora l’impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell’impiego, passi a questa impresa.
4 L’indennità non può superare l’importo che l’impresa acquisitrice avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell’utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell’importo già pagato per le spese amministrative e per l’utile.
5 Se il prestatore è privo dell’autorizzazione necessaria, il contratto di fornitura di personale a prestito è nullo. In questo caso, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 sugli atti illeciti e sull’indebito arricchimento.