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Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 3Presupposti
1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:
a.
è iscritta nel Registro svizzero di commercio;
b.
dispone di un locale d’affari adeguato;
c.
non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d’impiego o dei datori di lavoro.
2 Le persone responsabili della gestione devono:
a.
avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio;
b.
assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione;
c.
godere di buona reputazione.
3 Per l’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l’azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.
4 L’autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.