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Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 4Durata e portata dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attività di collocamento in tutta la Svizzera.
2 L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi.
3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.
4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.