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Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 8Contratto di collocamento
1 Nel caso di collocamento a titolo oneroso, il collocatore deve concludere un contratto scritto con la persona in cerca d’impiego. Nel contratto deve indicare le sue prestazioni e il suo compenso.
2 Sono nulli gli accordi che:
a.
impediscono alla persona in cerca d’impiego di rivolgersi a un altro collocatore;
b.
obbligano la persona in cerca d’impiego a pagare nuovamente l’emolumento se conclude altri contratti con lo stesso datore di lavoro, senza l’aiuto del collocatore.