Legge federale
|
|
Art. 9 Tassa d’iscrizione e provvigione di collocamento
1 Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione e una provvigione di collocamento. Per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale, il collocatore può esigere un’indennità supplementare. 2 La provvigione è dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro. 3 Nel caso di collocamento in relazione con l’estero, la provvigione è dovuta soltanto quando il lavoratore ha ottenuto dalle autorità del Paese in cui è collocato il permesso di esercitare un’attività lucrativa. Il collocatore può però esigere, già dopo la firma del contratto di lavoro, un congruo indennizzo per le spese e gli oneri effettivi. 4 Il Consiglio federale stabilisce le tasse d’iscrizione e le provvigioni di collocamento. |
