Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 9Tassa d’iscrizione e provvigione di collocamento
1 Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione e una provvigione di collocamento. Per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale, il collocatore può esigere un’indennità supplementare.
2 La provvigione è dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro.
3 Nel caso di collocamento in relazione con l’estero, la provvigione è dovuta soltanto quando il lavoratore ha ottenuto dalle autorità del Paese in cui è collocato il permesso di esercitare un’attività lucrativa. Il collocatore può però esigere, già dopo la firma del contratto di lavoro, un congruo indennizzo per le spese e gli oneri effettivi.
4 Il Consiglio federale stabilisce le tasse d’iscrizione e le provvigioni di collocamento.