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Art. 15 Durata e portata dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è di durata indeterminata e conferisce il diritto di esercitare la fornitura di personale a prestito in tutta la Svizzera. 2 L’autorizzazione di fornire personale a prestito all’estero è limitata a determinati Paesi. 3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione. 4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti di rilascio dell’autorizzazione. |