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Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento, LC)

Art. 17 Obbligo d’informare

1 Il pre­sta­to­re è te­nu­to, su do­man­da dell’au­to­ri­tà di ri­la­scio, a for­ni­re le in­for­ma­zio­ni ri­chie­ste e a pre­sen­ta­re i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri.

2 Nel ca­so di so­spet­to giu­sti­fi­ca­to che al­cu­no pre­sti per me­stie­re, sen­za au­to­riz­za­zio­ne, la­vo­ra­to­ri a ter­zi, l’au­to­ri­tà di ri­la­scio può esi­ge­re in­for­ma­zio­ni da tut­ti gli in­te­res­sa­ti.

3Nei settori con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il prestatore è tenuto a presentare all’organo paritetico competente tutti i documenti necessari per controllare se le condizioni di lavoro locali usuali sono osservate. Nei settori senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l’obbligo d’informare va adempiuto nei riguardi della competente commissione cantonale tripartita.7

7 In­tro­dot­to dall’art. 2 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che ap­pro­va e tra­spo­ne nel di­rit­to sviz­ze­ro, me­dian­te re­vi­sio­ne del­le mi­su­re col­la­te­ra­li, il Prot. con­clu­so con la CE e i suoi Sta­ti mem­bri re­la­ti­vo all’esten­sio­ne dell’Acc. sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne ai nuo­vi Sta­ti mem­bri del­la CE, in vi­go­re dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863).