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Art. 17 Obbligo d’informare
1 Il prestatore è tenuto, su domanda dell’autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari. 2 Nel caso di sospetto giustificato che alcuno presti per mestiere, senza autorizzazione, lavoratori a terzi, l’autorità di rilascio può esigere informazioni da tutti gli interessati. 3Nei settori con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il prestatore è tenuto a presentare all’organo paritetico competente tutti i documenti necessari per controllare se le condizioni di lavoro locali usuali sono osservate. Nei settori senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l’obbligo d’informare va adempiuto nei riguardi della competente commissione cantonale tripartita.7 7 Introdotto dall’art. 2 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863). |