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Art. 2 Obbligo d’autorizzazione
1 Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d’impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. 2 Deve chiedere l’autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. 3 Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, un’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia4 (SECO)5. 4 È considerato collocamento dall’estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un’attività lucrativa. 5 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev’essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all’ufficio cantonale del lavoro. 4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). 5 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000205). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |