Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento, LC)

Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale 9

1Se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro.Se un con­trat­to di la­vo­ro di ob­bli­ga­to­rie­tà ge­ne­ra­le pre­ve­de un con­tri­bu­to ob­bli­ga­to­rio a spe­se di for­ma­zio­ne con­ti­nua e d’ese­cu­zio­ne, le per­ti­nen­ti di­spo­si­zio­ni si ap­pli­ca­no an­che al pre­sta­to­re, nel qual ca­so i con­tri­bu­ti de­vo­no es­se­re ver­sa­ti in fun­zio­ne del­la du­ra­ta dell’im­pie­go.10 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2L’organo paritetico di controllo previsto nel contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di controllare il prestatore. Se accerta infrazioni che non siano di lieve entità, deve darne comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro e può:

a.
infliggere al prestatore una pena convenzionale secondo quanto disposto dal contratto collettivo;
b.
addossare interamente o parzialmente al prestatore le spese dei controlli.

3Se un’impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo. Il Consiglio federale può fissare la durata minima d’impiego a partire dalla quale il lavoratore fruisce di una siffatta disciplina.

9 Nuo­vo te­sto giu­sta l’art. 2 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che ap­pro­va e tra­spo­ne nel di­rit­to sviz­ze­ro, me­dian­te re­vi­sio­ne del­le mi­su­re col­la­te­ra­li, il Prot. con­clu­so con la CE e i suoi Sta­ti mem­bri re­la­ti­vo all’esten­sio­ne dell’Acc. sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne ai nuo­vi Sta­ti mem­bri del­la CE, in vi­go­re dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863).

10 Nuo­vo te­sto del per. giusta l’all. n. 35 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU2016689;FF 2013 3085).