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Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera 11
1 Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri che vi sono ammessi per esercitare un’attività lucrativa e autorizzati a cambiare impiego. 2 Sono possibili deroghe se motivi economici speciali lo giustificano. 11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20075437; FF 2002 3327). |