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Art. 24 Compiti
1 Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d’impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d’impiego e i datori di lavoro nella scelta o nell’occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati. 2 Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle capacità professionali delle persone in cerca d’impiego, come pure dei bisogni e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del mercato del lavoro. |