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Art. 26 Obbligo di collocare e imparzialità
1 Gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera. 2 Essi collocano e consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa e a cambiare impiego e professione. 3 Gli uffici del lavoro non possono cooperare al collocamento se il datore di lavoro:
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