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Art. 3 Presupposti
1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:
2 Le persone responsabili della gestione devono:
3 Per l’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l’azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. 4 L’autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari. |