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Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoro
1 La SECO è l’autorità federale preposta al mercato del lavoro. 2 Sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e promuove la coordinazione intercantonale del servizio pubblico di collocamento. 3 Sorveglia il collocamento privato in relazione con l’estero e la fornitura all’estero di personale a prestito. 4 Può organizzare, in collaborazione con i Cantoni, corsi di formazione e di formazione continua per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro.21 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 35 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU2016689;FF 2013 3085). |