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Art. 33a Trattamento di dati personali 22
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:23
2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:
3 Inoltre, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare i dati personali che permettono di valutare la situazione personale ed economica dei beneficiari di prestazioni di consulenza ai sensi della presente legge.25 22 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000205). 23 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 79 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 25 Introdotto dall’all. 1 n. II 79 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |