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Art. 35 Sistemi d’informazione 3334
1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge del 25 giugno 198235 sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI]) gestisce sistemi d’informazione che servono:
2 Il sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capoverso 2.37 3 I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:38
3bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione del servizio pubblico di collocamento e dell’assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato.49 3ter Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:
4 La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all’adempimento di compiti federali. 5 Il Consiglio federale disciplina:
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000205). 34 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 36 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 37 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 39 Abrogatedall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 41 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 42 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 43 Abrogatadall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 44 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 45 Abrogatedall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 46 Introdotta dall’all. n. III 5 dellaL del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero (RU 2015 3857; FF 2014 17232379). Abrogatadall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 47 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 48 Introdotta dall’art. 4 n. 2 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi deiCantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 811; FF 2019 2341). 49 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RU 2011 1167; FF 2008 6761). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 50 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 51 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |