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Art. 35a Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati 5253
1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85fdella legge del 25 giugno 198254 sull’assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se:
1bis Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto nell’ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui:
1ter Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 1bis può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.57 2 I collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d’informazione mediante un’adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L’obbligo d’anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto. 52 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000205). 53 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 20011967). 55 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 20011967). 56 Introdotto dal n. II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 20011967). 57 Introdotto dal n. II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 20011967). |