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Art. 36 Osservazione del mercato del lavoro
1 Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie per l’osservazione del mercato del lavoro.59 2 Gli uffici del lavoro osservano la situazione e l’evoluzione del mercato del lavoro nel loro Cantone. Presentano rapporto alla SECO sulla situazione del mercato del lavoro, come anche sul collocamento pubblico e privato e sulla fornitura di personale a prestito. 3 I risultati sono pubblicati in modo tale da escludere qualsiasi riferimento alle persone interessate.60 4 I dati raccolti per l’osservazione del mercato del lavoro possono essere utilizzati soltanto a scopi statistici. 59Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080; FF 1992 I 321). 60Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080; FF 1992 I 321). |