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Art. 38
1 Contro le decisioni prese in virtù della presente legge è ammissibile il ricorso. 2 Sono autorità di ricorso:
3 Il procedimento dinanzi alle autorità cantonali è retto dal diritto procedurale cantonale, sempreché il diritto federale non disponga altrimenti. La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.66 62 Nuovo testo giusta l’all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 2001 3764). 63 Nuovo testo giusta l’all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 2001 3764). 65 Abrogata dall’all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 2001 3764). 66 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 101 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 2001 3764). |