Art. 39
1 È punito con la multa sino a 100000 franchi chiunque, intenzionalmente:
2 È punito con la multa sino a 40000 franchi chiunque, intenzionalmente:
3 Chiunque commette, per negligenza, un’infrazione di cui ai capoversi 1 o 2 lettere b–f è punito con la multa sino a 20000 franchi. Nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena. 4 Chiunque ottiene un’autorizzazione fornendo indicazioni inesatte o fallaci o dissimulando fatti essenziali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.68 5 Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge del 22 marzo 197469 sul diritto penale amministrativo. 6 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni. 67[CS 1 117; RU 1949 225; 19871665; 1988332; 19901587art. 3 cpv. 2; 1991362n. II 11, 1034n. III; 1995146; 19991111, 2253, 2262all. n. 1; 20001891n. IV 2; 2002 685n. I 1, 701n. I 1, 3988all. n. 3; 2003 4557all. n. II 2; 2004 1633n. I 1, 4655n. I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1, 1931art. 18 n. 1, 2197all. n. 3, 3459all. n. 1, 4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1. RU 2007 5437all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20). 68 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |