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Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attività di collocamento in tutta la Svizzera. 2 L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi. 3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione. 4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione. |