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Art. 10
Eccezioni per l'assicurazione-incendio e l'assicurazione trasporti 1La disposizione dell'articolo 9 della presente legge non si applica alle assicurazioni-incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assicurazioni-trasporti se non quando entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scomparso o che il sinistro era già accaduto. 2Se al momento della conclusione del contratto l'assicuratore solo sapeva che il rischio era già scomparso, lo stipulante non è vincolato al contratto. L'assicuratore non ha diritto né al premio né al rimborso delle spese. 3Se al momento della conclusione del contratto lo stipulante solo sapeva che il sinistro era già accaduto, l'assicuratore non è vincolato al contratto. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle spese. |