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Art. 101a
Disposizione particolare concernente l'applicazione del diritto nei rapporti con Stati contraenti Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché rimane in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca che lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti a quelle svizzere. 1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). |