Art. 101b
Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
1Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA2 qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente:3 - a.
- se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato;
- b.
- quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale in uno Stato contraente in cui il rischio è situato, le parti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;
- c.
- quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;
- d.
- se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà;
- e.
- quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;
- f.4
- per l'assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;
- g.
- qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato contraente, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato;
- h.
- la scelta di cui alle lettere a-g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze. Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato contraente in cui il rischio è situato.
2Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile. 3Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione. 4Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato contraente. 5Un rischio è considerato situato nello Stato in cui: - a.
- sono ubicati i beni assicurati, se l'assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto;
- b.
- sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;
- c.
- lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indipendentemente dal ramo assicurativo interessato;
- d.
- lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto.6
6Per grandi rischi s'intendono: - a.
- i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- b.
- i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività;
- c.
- i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti:
- 1.
- totale del bilancio: 6,2 milioni di euro,
- 2.
- importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di euro,
- 3.
- 250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante l'esercizio.7
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). 2 RS 961.01 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). 5 RS 291 6 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). 7 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
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