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Art. 101c
Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione sulla vita 1Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita nei rami assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA2 è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.3 2Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipulante ha la cittadinanza. 4Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile. 5Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dell'impegno. 1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). |