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Art. 103
Abrogazione di disposizioni esistenti 1Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salva la prescrizione dell'articolo 102 capoverso 4 della stessa, le disposizioni dell'articolo 896 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18811 e tutte quelle contrarie contenute nelle leggi e ordinanze cantonali. 2Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni. 1 [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] |