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Art. 13
c. Ammortizzazione 2All'ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18812 sull'ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine di produzione dev'essere di un anno al più. 1 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |