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Art. 39a
Rilevamento tempestivo 1Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all'ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l'articolo 3b della legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). 2Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto. 3Il Consiglio federale disciplina i particolari. 1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). |