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Art. 3a
Violazione dell'obbligo d'informare 1Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicuratore. 2Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi un anno dopo la violazione dell'obbligo. 1 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007(RU 2005 5245; FF 2003 3233). |