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Art. 44
Comunicazione dello stipulante o dell'avente diritto: indirizzi 1Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell'avente diritto che gli abbia notificato per iscritto le sue ragioni. 2Quando l'assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente. 3Lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono, a sua scelta, all'indirizzo indicato, all'assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest'ultimo. Le parti possono convenire che l'agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l'assicuratore. |