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Art. 47a
Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA2 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:
1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). |