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Art. 55
Fallimento dello stipulante 1In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.1 2Se fra le cose assicurate si trovano dei beni esclusi dal pignoramento (art. 92 della LF dell'11 apr. 18892 sulla esecuzione e sul fallimento), il diritto derivante per questi beni dall'assicurazione rimane al fallito ed alla sua famiglia. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |