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Art. 67
Valutazione del danno 1Tanto l'assicuratore quanto l'avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la valutazione del danno dev'essere, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti, rimandata fino al raccolto. 2Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l'importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall'autorità giudiziaria. 3Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l'assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d'indennità dell'avente diritto. 4È nullo il patto che vieti all'avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno. 5Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura. BGE
129 III 535 () from 16. Mai 2003
Regeste: Schiedsgutachten; Fälligkeit einer Kaufpreisforderung; Inverzugsetzung durch Mahnung. Gerichtliche Überprüfung eines Schiedsgutachtens (E. 2). Anforderungen an die Mahnung, den Kaufpreis zu zahlen, wenn dessen Höhe im Zeitpunkt der Fälligkeit noch nicht bestimmt ist (E. 3). Ergänzung eines lückenhaften Kaufvertrages (E. 4). |