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Art. 68
Divieto di cambiamento 1Prima che il danno sia valutato, l'avente diritto non deve senza il consenso dell'assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, eccettochè il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall'interesse pubblico. 2Se l'avente diritto contravviene a quest'obbligo con intenzione fraudolenta, l'assicuratore non è vincolato al contratto. |