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Art. 84
bb. Le quote 1Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.1 2Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l'assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio. 3Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l'assicurazione è loro devoluta in parti uguali. 4Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri. 1 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |