Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore:2
- a.
- lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il quattordicesimo giorno;
- b.
- come momento della conoscenza della conclusione del contratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante dichiara la sua accettazione;
- c.
- la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera da tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto.
- L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già pagati o i versamenti unici già effettuati;
- d.
- l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condizioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di recesso, sui termini e la forma per esercitare questo diritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è concluso il contratto. Se non è consegnato alcun formulario di proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescrizione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto.
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).