|
Art. 92
c. Obblighi dell'assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto1 1Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto. 2Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.2 3Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore. 1 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). |